La mediazione marittima
Sono obbligati ad iscriversi nel Ruolo dei mediatori marittimi gli amministratori di società o i titolari di imprese individuali, aventi per oggetto della propria attività la mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose.
Il Ruolo è distinto in due sezioni, ordinaria e speciale; in quest`ultima sono iscritti i mediatori marittimi abilitati ad esercitare pubblici uffici che comprendono l`incarico di presiedere alle pubbliche gare per i contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggi di navi e nei contratti di trasporto di cose, nonché ogni altro incarico previsto dal Codice Civile o da leggi speciali.
L`iscrizione nel Ruolo è subordinata al possesso di requisiti che sono accertati attraverso il superamento di un esame dinanzi ad una apposita commissione costituita presso la Camera di commercio. L`iscrizione nel Ruolo abilita all`esercizio della professione in tutto il territorio nazionale ed è a titolo personale: l`iscritto non può delegare le funzioni per l`esercizio della professione se non ad altro mediatore marittimo iscritto nella stessa sezione.
L`iscrizione può essere richiesta sia in forma individuale che in forma societaria; in quest`ultimo caso i requisiti devono essere posseduti dal legale o dai legali rappresentanti della società.





